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Regolamento | |
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Art. 1 - Convocazione dei comizi elettorali 1. Il Comitato Direttivo Centrale indice le elezioni per il suo rinnovo e stabilisce per le votazioni i giorni di lunedì e martedì immediatamente successivi alla scadenza del quadriennio dalla data di insediamento. La indizione deve avvenire almeno quaranta giorni prima della data di inizio delle operazioni di voto. Il Comitato Direttivo Centrale nomina contemporaneamente l'Ufficio elettorale centrale di cinque componenti, i quali eleggono nel loro seno un Presidente ed un Segretario; l'Ufficio elettorale centrale si insedia nella Segreteria generale dell'Associazione cinque giorni prima della data di inizio delle votazioni. 2. Entro quindici giorni anteriori alla data di inizio delle operazioni di voto le Giunte regionali nominano gli Uffici elettorali regionali, composti da tre membri effettivi e di tre supplenti 3. Quando non sia possibile, per scioglimento anticipato del comitato ovvero per altra causa, procedere ai sensi del primo comma del presente articolo, le elezioni sono indette entro 15 giorni dal verificarsi della causa che ne abbia determinato la necessità, e l'inizio delle operazioni di voto è fissato per non prima del quarantesimo giorno e non dopo il cinquantesimo giorno successivo.
Art. 2 - Candidati al Comitato Direttivo Centrale 1. Le firme dei presentatori, di cui al secondo e terzo comma dell'art. 23 dello Statuto, devono essere corredate della indicazione, apposta olograficamente in carattere stampatello, del nome, cognome e residenza anagrafica dei Socio presentatore, nonché della data di apposizione. Art. 3 - Modalità di presentazione delle candidature al Comitato Direttivo Centrale 1. Ciascuna candidatura, accompagnata dall'elenco dei presentatori e dalla dichiarazione di accettazione dei candidati, deve essere depositata presso la Segreteria generale entro il ventesimo giorno precedente quello d'inizio delle votazioni. Può essere inviata anche a mezzo di plico raccomandato, da far pervenire entro lo stesso termine alla predetta Segreteria. 2. Verificata la regolarità delle candidature presentate, la Segreteria generale attribuisce a ciascuno di essi un numero progressivo, secondo l'ordine di presentazione. 3. Scaduto il termine di cui sopra, la Segreteria generale provvede immediatamente a far stampare le schede occorrenti per la votazione, che debbono recare in calce quattro righe in bianco per l'espressione dei voti di preferenza. Provvede altresì a far stampare i manifesti e le cartelle contenenti l'elenco dei candidati, con il numero progressivo attribuito. All'uopo trasmette, a tutte le Giunte Provinciali dell’A.M.T., almeno dieci giorni prima della data di inizio delle operazioni le schede necessarie alla votazione, ed un congruo numero dì manifesti,che dovranno essere affissi presso ogni seggio elettorale. 4.Per l’elezione dei componenti regionali, i suddetti adempimenti degli organi nazionali e regionali si intendono riferiti rispettivamente agli organi regionali e provinciali.
Art. 4 - Modalità di votazione per il Comitato Direttivo Centrale 1. Le operazioni di voto si svolgono dalle ore nove alle ore quattordici del lunedì e alle ore nove alle ore sedici del martedì . Il Presidente del seggio consegna al votante le schede elettorali, il quale le compila e le inserisce nell'urna. Ogni elettore può votare per non più di quattro candidati compresi nell'elenco per l’elezione dei componenti nel Collegio Unico Nazionale e non più di uno compreso nell’elenco per l’elezione del componente regionale. Sono nulli i voti di preferenza che eccedono il numero suddetto, nonché i voti espressi a favore di candidati non compresi nell'elenco. 2. Esaurite le operazioni di voto, gli Uffci Elettorali Provinciali, verificata la regolarità delle operazioni, trasmettono all’Ufficio elettorale centrale il verbale delle operazioni contenete i risultati dello scrutinio, le tabelle dello scrutinio, le schede votate , l’elenco dei votanti ed eventuali reclami. 3. L’Ufficio elettorale centrale, esaminati gli eventuali reclami, effettua i riepiloghi dei voti riportati da ciascuna candidatura. Procede quindi alla distribuzione dei seggi, assegnandoli ai candidati che abbiano riportato il maggior numero di suffragi. A parità di voti è preferito il candidato più anziano di età. Art.5. Modalità di costituzione delle Sezioni Provinciali. 1.Le Giunte Regionali o sette soci residenti nello stesso territorio provinciale, possono assumere l’iniziativa per la costituzione della Sezione Provinciale. A tal fine convocheranno, entro 60 giorni dall’iniziativa assunta, un’assemblea, invitando a parteciparvi tutti i giudici tributari residenti nella provincia, ancorché non soci. 2. L’assemblea, dopo l’iscrizione di eventuali ulteriori soci, delibera di quanti membri è composta la giunta esecutiva provinciale e successivamente elegge tali componenti 3. Il Presidente della sezione provinciale eletto nella prima seduta della Giunta trasmette al Comitato Direttivo Centrale per al ratifica della sezione la convocazione dell’assemblea di cui al comma 1, il verbale dell’assemblea con l’indicazione dei nominativi dei partecipanti, nonché il verbale della prima riunione della Giunta relativo alle elezioni del Presidente Provinciale del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere.
Art.6 Sito web L’informazione dei soci potrà avvenire anche con l’apertura di un sito internet
Art.7 Iniziative culturali Le iniziative dell’Associazione di carattere culturale possono essere rivolte a tutte le categorie professionali comunque interessate alla legislazione tributaria per rendere più visibile l’Associazione all’esterno e stimolare la cultura tributaria.
Art.8 Attuazione degli scopi sociali In conformità con quanto previsto all’art.2 dello Statuto, nel rispetto delle linee di indirizzo e di coordinamento del CDC, gli scopi sociali possono essere così attuati: dalla Associazione nazionale,dalle Sezioni Regionali e Provinciali in regime di autonomia finanziaria, previo comunicazione alla Giunta Esecutiva Centrale dell’A.M.T. promovendo la formazione , la ricerca e le relazioni verso l’esterno quali, ad esempio: a. realizzazione del costante aggiornamento tecnico-scientifico e culturale degli associati; b.iniziative dirette allo studio,all'aggiornamento e dall'approfondimento dei diritti e del processo tributario per l’aggiornamento e la formazione dei giudici svolgimento di attività di studio e ricerca; c. acquisizione e diffusione di conoscenze nelle materie di competenza dei Giudici Tributari;la promozione il mantenimento di contatti con organi istituzionali, enti ed altre associazioni di categoria mediante delegati all'uopo scelti per diffondere iniziative e piattaforme inerenti lo status di Giudice Tributario e tutte le problematiche adesso connesse. d. La promozione e realizzazione di iniziative editoriali con i mezzi più idonei; e. l'istituzione di Osservatori sulla giustizia tributaria, di corsi e di scuole di formazione, di aggiornamento, di perfezionamento, di specializzazione e di preparazione all'esercizio della funzione di Giudice Tributario, avvalendosi di consulenti propri o esterni o convenzionandosi con Università, enti pubblici e privati,questi ultimi,di chiara e provata capacità e serietà; f. la promozione, patrocinio di manifestazioni culturali nel campo delle materie di competenza dei Giudici Tributari. g. l'istituzione di borse di studio e di ricerca nelle materie tributarie,economiche, aziendali e giuridiche da assegnare secondo le modalità stabilite dalla Giunta Regionale o Giunta Provinciale; h. la stipula di convenzioni a favore dei soci. i. iniziative a scopo di beneficenza .
Art.9 Soci benemeriti La Sezione Regionale o la Sezione Provinciale possono proporre al Comitato Direttivo Centrale l’ammissione dei soci benemeriti di cui all’art.4 comma 3 dello Statuto
Art.10 Quota associativa La quota associativa dovrà essere corrisposta entro il 30 marzo di ciascun anno e la sua durata è fissata in un anno solare. Le modalità di riscossione saranno coordinate in sede regionale. La corresponsione della quota potrà avvenire, previa specifica autorizzazione al prelievo da parte del socio, anche mediante ritenuta sui compensi.
Art.11 Sciopero Il Comitato Direttivo Centrale è convocato d’urgenza dal Presidente per definire le modalità ed i tempi di attuazione di eventuali proclamazioni di sciopero in base alle previsioni del Codice di autoregolamentazione. |
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