![]() |
||||
|
Statuto | |
||
|
STATUTO CAPO I DENOMINAZIONE - SCOPI - PATRIMONIO Art. 1 – Costituzione 1. È costituita l'Associazione Magistrati Tributari, con sede in Roma, Via Depretis n. 7, presso Commissione Tributaria Regionale di Roma.Art. 2 – Scopi 1. L'Associazione si propone i seguenti scopi: a) operare affinché l’indipendenza e le funzioni delle Commissioni tributarie siano garantite e disciplinate in osservanza dei principi e delle norme costituzionali; b) tutelare gli interessi morali ed economici dei magistrati tributari, nonché promuovere il riconoscimento e l'attuazione del principio della pari dignità di tutti i magistrati tributari tra loro, e della giurisdizione tributaria con le altre giurisdizioni; c) operare affinché sia salvaguardata l'autonomia dei Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, a tutela della indipendenza della funzione giurisdizionale; d) promuovere iniziative di carattere culturale, sindacale, assistenziale e previdenziale; e) richiedere la presenza dell'Associazione in sede di elaborazione, studi e proposte in materia di legislazione tributaria, in modo che sia assicurato il contributo del sapere e dell'esperienza della categoria; f) curare la pubblicazione di un periodico scientifico e d'informazione; g) migliorare il servizio "giustizia tributaria”, nell'ottica del perseguimento di un rapporto più equo e trasparente tra cittadino e fisco; h) intrattenere rapporti con analoghe Associazioni, anche internazionali. i) creare una struttura didattica stabilmente preposta alla gestione ed organizzazione di corsi di formazione e qualificazione di tutti gli operatori della giustizia tributaria quale “ Scuola superiore della magistratura tributaria”. 2. L’Associazione non ha carattere politico e non ha fini di lucro Art. 3 – Patrimonio 1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai contributi dei Soci e da eventuali legati e donazioni.CAPO IIDEI SOCIArt. 4 – Acquisto della qualità di Socio 1. Sono Soci ordinari i componenti le Commissioni tributarie di ogni grado in attività di servizio o che abbiano cessato l'attività dopo almeno nove anni di servizio. 2. Possono essere Soci benemeriti tutti coloro che, pur non avendo la qualifica per essere soci ordinari, per l'opera professionale svolta, il contributo dato al raggiungimento degli scopi dell'Associazione si sono resi meritevoli nei confronti della stessa. 3. L'ammissione dei soci benemeriti è subordinata all'approvazione della Giunta Esecutiva Centrale Art. 5 – Diritti ed obblighi 1) I Soci ordinari sono tenuti al pagamento del contributo sociale annuo, nella misura fissata dal Comitato Direttivo Centrale. 2) I Soci godono dell'elettorato attivo e passivo se in regola con il pagamento del contributo associativo alla cui riscossione provvede la Giunta Esecutiva Centrale anche a mezzo delega alle Sezioni Regionali e/o Provinciali. 3) I Soci benemeriti sono esclusi dall' elettorato attivo e passivo. 4) I Soci sono tenuti a non svolgere attività in contrasto con i fini dell'Associazione. 5) I Soci non possono iscriversi ad altre associazioni di giudici tributari. Art. 6 – Perdita della qualità di socio 1. La qualità di socio si perde: a) per dimissioni; b) per la perdita delle qualità di cui all’art. 4 primo e secondo comma, c) per morosità nel pagamento del contributo sociale per due annualità nonostante l’invito alla regolarizzazione; d) per espulsione; e) per iscrizione ad altre Associazioni di giudici tributari. Art. 7 – Dimissioni 1. Il socio può dimettersi in ogni tempo; le sue dimissioni , hanno effetto dalla data in cui sono accettate dal Comitato Direttivo Centrale, e comunque decorsi sei mesi dalla loro presentazione. 2. Il Socio dimissionario è tenuto al pagamento delle quote sociali per l'anno in corso. Art. 8 – Morosità 1. Il Socio moroso nel pagamento del contributo sociale è sospeso da ogni attività sociale. 2. Il socio moroso per due annualità decade dalla qualifica di socio.Art. 9 – Sanzioni disciplinari 1. I Soci possono essere sottoposti a sanzioni disciplinari, quando le loro azioni sono contrarie ai fini generali che l’Associazione persegue e quando dalla loro opera possa derivare discredito per la categoria dei magistrati tributari.Art. 10 – Specie delle sanzioni 1. Le sanzioni disciplinari sono: a) la censura che consiste in un biasimo formale comunicato al Socio dal Presidente dell'Associazione; b) la sospensione dell’esercizio dei diritti sociali, che non può avere durata superiore ad un anno; c) l’espulsione, la quale è limitata ai casi di eccezionale gravità. Essa deve essere obbligatoriamente disposta nel caso in cui il Socio sia dichiarato decaduto dall'incarico di componente delle Commissioni, nelle ipotesi di cui alle lett. b), c), d) ed e) dell'art. 12 del D.lg. 31 dicembre 1992, n. 545. Art. 11 – Procedimento disciplinare 1. Il Collegio dei Probiviri, che abbia ricevuto formale notizia di fatti rilevanti ai sensi degli articoli precedenti, se non ritiene di archiviare la denunzia, promuove l'azione disciplinare. 2. Il Socio sottoposto a procedimento disciplinare, al quale vanno ritualmente contestati gli addebiti, deve essere ascoltato, ove ne faccia richiesta; esso può essere assistito da altro Socio e presentare difese scritte. A tal fine deve essergli assegnato un termine non inferiore a venti giorni, e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione scritta degli addebiti. 3. Il Socio ha diritto di consultare tutti gli atti e documenti su cui si fondano gli addebiti fino al decimo giorno anteriore alla data fissata per l'audizione. 4. Conclusa l'istruttoria, il Collegio dei Probiviri, se non ritiene infondato l'addebito, formula la proposta di sanzione, tra quelle di cui al precedente art. 10, e rimette il fascicolo alla Giunta Esecutiva per la decisione. Questa, previo esame degli atti nella prima riunione utile, può disporre l'irrogazione della sanzione, ovvero l'archiviazione del procedimento. 5. Tutti i provvedimenti e le comunicazioni sono sottoscritti dal Presidente del Collegio. 6. Contro il provvedimento che applica la sanzione della sospensione e dell'espulsione è ammesso il ricorso all'Assemblea Generale entro venti giorni dalla comunicazione. Il ricorso ha effetto sospensivo; tuttavia il Comitato Direttivo Centrale, sentito il Collegio dei Probiviri, può disporre l'esecuzione provvisoria del provvedimento. CAPO III Sezione ORGANI CENTRALIArt. 12 - Organi centrali Sono organi centrali dell’Associazione: 1) l'Assemblea Generale; 2) il Comitato Direttivo Centrale; 3) la Giunta Esecutiva Centrale; 4) il Presidente; 5) il Vice Presidente; 6) il Segretario Generale; 7) il Vice Segretario; 8) il Collegio dei Probiviri; 9) il Collegio dei Revisori. Art. 13 - Assemblea Generale - Composizione ed attribuzioni 1. L'Assemblea Generale si compone di tutti i Soci ordinari aventi diritto al voto, delibera su tutte le materie inerenti agli scopi sociali. 2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono immediatamente esecutive. 3. Con atto sottoscritto da almeno un ventesimo dei Soci aventi diritto al voto può farsi ricorso all'Assemblea Generale per l'annullamento e la modifica delle deliberazioni degli altri organi centrali dell'Associazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo. 4. L'Assemblea non può deliberare modifiche dello Statuto dell'Associazione ove non sia espressamente convocata a tale scopo,e non sia presente o rappresentato almeno un ventesimo dei soci. Art. 14 -Convocazione dell'Assemblea 1) L'Assemblea Generale deve essere convocata in via ordinaria almeno ogni anno, entro il mese di giugno, per l'approvazione dei rendiconti finanziari e per la discussione di eventuali altri argomenti. 2) L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria su deliberazione del Comitato Direttivo Centrale. Essa, inoltre, deve essere convocata entro sessanta giorni dalla richiesta su richiesta di almeno tre Sezioni Regionali, oppure di almeno un decimo dei Soci,. 3) L'ordine del giorno dell'Assemblea è deliberato dal Comitato Direttivo Centrale. Nel caso in cui la convocazione venga richiesta ai sensi del comma precedente, l'ordine del giorno deve essere deliberato in conformità delle indicazioni delle Sezioni o dei Soci richiedenti. In ogni caso, nell’ordine del giorno devono essere iscritti i ricorsi di cui al sesto comma dell'art. 11 ed al terzo comma dell'art. 13, pervenuti al Comitato Direttivo Centrale fino alla data di formazione dello stesso ordine del giorno. Art. 15 - Avviso di convocazione dell'Assemblea 1) L'avviso di convocazione dell'Assemblea Generale deve essere comunicato dal Segretario Generale, con lettera raccomandata o a mezzo fax, al Presidente di ciascuna Sezione Regionale e Provinciale , almeno quaranta giorni prima della data fissata. 2) I Presidenti delle Sezioni, almeno quindici giorni prima della data suddetta, provvedono a dare comunicazione ai soci mediante affissione dell’avviso nelle sedi delle Commissioni Provinciali e Regionale. E’ in facoltà del Presidente della Sezione Regionale e Provinciale comunicare per iscritto l’avviso a ciascun socio, senza la formalità della raccomandata. 3) In caso di urgenza, per le Assemblee straordinarie i termini di cui sopra possono essere ridotti fino alla metà, previa delibera del Comitato Direttivo Centrale. Art.16 – Modalità di partecipazione all'Assemblea 1) I Soci hanno diritto di partecipare ed esprimere personalmente o a mezzo delega il voto nell'Assemblea limitatamente alle materie incluse nell'ordine del giorno di convocazione. I Soci delegati nelle Assemblee Provinciali e Regionali,possono esprimere fino ad un numero massimo di voti, oltre il proprio, rispettivamente di cinque o dieci deleghe.Art. 17 - Assemblea Generale - Costituzione e svolgimento 1) L’Assemblea Generale è validamente costituita, in prima convocazione, quando è presente o rappresentato almeno un terzo dei Soci. Se non si raggiunge il numero legale, l'Assemblea si riunisce, in seconda convocazione, nello stesso giorno e luogo dopo un'ora, ed è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. 2) Al Presidente eletto di volta in volta spettano la direzione dell'Assemblea ed i poteri ordinari ad essa relativi. Egli stabilisce l'ordine ed eventualmente la durata degli interventi, nonché l'ordine delle votazioni, delle quali interpreta e proclama i risultati.
Art. 18 - Assemblea Generale – Votazioni 1) Le votazioni avvengono per alzata di mano o per divisione, secondo le determinazioni del Presidente, purché non vi sia stata, prima che il Presidente abbia dichiarato di porre ai voti un argomento, richiesta di appello nominale o di votazione segreta approvata da almeno un sesto dei partecipanti. 2) Le deliberazioni sui ricorsi in materia disciplinare, sui provvedimenti in materia di annullamento e modifica delle deliberazioni assunte dagli Organi Centrali dell’Associazione nonché le elezioni a cariche sociali, hanno luogo a scrutinio segreto. 3) Le deliberazioni in materia di riforme legislative sono di regola precedute dalla relazione dell'Ufficio Studi e dalla convocazione sull'oggetto delle Assemblee Regionali. Le mozioni approvate in materia dalle Assemblee Regionali devono essere allegate alle relazioni e pubblicate unitamente ad esse.
Art. 19 - Assemblea Generale – Validità delle deliberazioni 1. L'Assemblea Generale delibera a maggioranza di voti dei partecipanti personalmente o a mezzo delega. 2. Sulle proposte di modifica dello Statuto sociale l'Assemblea delibera con la maggioranza qualificata di due terzi dei votanti. Art. 20 - Presidente 1. Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione. Presiede la Giunta Esecutiva Centrale, di cui dispone la convocazione regolandone i lavori. 2. Esercita, inoltre, tutte le altre funzioni a lui demandate dal presente Statuto. 3. In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente. Il Presidente è eletto dal Comitato Direttivo Centrale tra i suoi componenti, a maggioranza di due terzi dei voti. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta. 4. Il Presidente dura in carica due anni e può essere confermato per una sola volta. Art. 21 – Comitato Direttivo Centrale: composizione e durata 1. Il Comitato Direttivo Centrale è organo deliberante permanente dell'azione associativa nell'ambito delle direttive dell'Assemblea Generale. 2. Dura in carica quattro anni, ed è composto da cinquantuno membri rieleggibili una volta sola. 3. I componenti del Comitato Direttivo assenti ingiustificati per più di tre sedute consecutive devono essere dichiarati decaduti con provvedimento del Presidente dell'Associazione, ed alla loro sostituzione si provvede ai sensi del successivo art. 32. 4. Il Comitato Direttivo Centrale convoca l'Assemblea nei modi e nei termini di cui agli artt. 14 e 15. 5. Possono partecipare alle riunioni del CDC, con voto consultivo, i Presidenti delle Sezioni Regionali. Art. 22 – Incompatibilità. 1.I Soci, componenti del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, non possono far parte del Comitato Direttivo Centrale. Art. 23 – Elezioni 1. Il Comitato Direttivo Centrale è composto da cinquantuno membri, dei quali; ventuno componenti eletti dagli iscritti su base regionale, uno per ogni Regione ed uno ciascuno per le province autonome di Trento e Bolzano, e trenta componenti eletti in Collegio Unico Nazionale 2. La elezione del componente regionale avviene, su lista unica, nelle sedi delle Sezioni Provinciali. La candidatura a componente del C.D.C. di nomina regionale deve essere supportata da almeno dieci firme di iscritti e depositata almeno venti giorni prima della data fissata dal CDC per la consultazione. Hanno diritto di voto i soci in regola con le quote annuali. Almeno dieci giorni prima della consultazione elettorale devono essere resi pubblici i nominativi dei candidati alla nomina di componente regionale del CDC e l’elenco dei soci aventi diritto al voto con indicazioni se in regola con le quote sociali. 3. I restanti trenta componenti sono eletti nel Collegio Unico Nazionale, secondo le stesse modalità di cui sopra, tra i Soci che abbiano proposto la propria candidatura ed ottenuto almeno quindici firme di presentazione da parte di altrettanti Soci. 4. Le elezioni dei componenti del CDC avvengono, di norma, lo stesso giorno con schede distinte: per il designato regionale può essere espressa un’unica preferenza, mentre per i componenti da eleggere nel Collegio Unico Nazionale possono essere espresse fino a quattro preferenze. Il voto è personale, diretto e segreto. 5. Nessun socio può presentare più di due candidati. 6. Non è consentita la contemporanea candidatura nel Collegio Regionale e nel Collegio Unico Nazionale. 7. Nel caso di omessa elezione nei Collegi Regionali, i corrispondenti seggi sono assegnati attingendo al primo dei non eletti nel Collegio Unico Nazionale tra i candidati provenienti dalla Regione interessata. In difetto, si procede al recupero, prescindendo dalla provenienza del candidato, fino all'assegnazione del numero complessivo di cinquantuno seggi. 8. In nessun caso potranno far parte del C.D.C. più di quattro componenti appartenenti alla stessa Sezione Regionale. 9. Risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. Art. 24 – Attribuzioni 1. Il Comitato Direttivo Centrale: a) elegge, con voto personale, diretto e segreto: i componenti la Giunta Esecutiva, formata da Presidente, Vice Presidente, Segretario, Vice segretario e 11 membri; b) delibera su tutto ciò che attiene all'azione associativa, uniformandosi alle decisioni dell'Assemblea Generale; c) impartisce le direttive alla Giunta Esecutiva Centrale per lo svolgimento dell'attività associativa; d) approva i preventivi di spesa ed i rendiconti consuntivi annuali predisposti dalla Giunta Esecutiva Centrale; e) delibera la convocazione dell'Assemblea, sia in seduta ordinaria che straordinaria; f) indice le elezioni per il proprio rinnovo, nonché per quello del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori; g) organizza congressi nazionali, nonché seminari e giornate di studio, rivolti alla realizzazione degli scopi statutari; h) costituisce un Ufficio Studi nominandone componenti effettivi i Soci dell'Associazione, ed eventualmente aggregandovi studiosi estranei all'Associazione; i) indice referendum tra i Soci con voto segreto, con carattere consultivo, su questioni di interesse generale; j) determina l’importo del contributo sociale annuo dovuto dagli associati; k) provvede ad ogni altro incombente ad esso devoluto dalle norme del presente Statuto. 2 . Il Comitato Direttivo Centrale può emanare norme regolamentari per l'applicazione del presente Statuto. Art. 25 - Convocazione del Comitato Direttivo Centrale 1. Il Comitato Direttivo Centrale deve riunirsi, per la prima volta, su convocazione del Presidente dell'Associazione in carica, entro quindici giorni dalle elezioni, per procedere alla elezione del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario Generale, del Vicesegretario e dei rimanenti componenti della Giunta. 2. Successivamente il Comitato Direttivo Centrale si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte all'anno. 3. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti. In ciascuna riunione è eletto un Presidente che regola i lavori del comitato. 4. Il Comitato Direttivo Centrale delibera a maggioranza di voti 5. Copia del verbale di ogni seduta del Comitato Direttivo Centrale deve essere trasmessa, a cura del Segretario Generale, ad ogni Sezione Regionale nel termine di venti giorni.. La Sezione Regionale nei successivi dieci giorni, deve trasmetterne copia alle Sezioni Provinciali. Il verbale dovrà essere tenuto a disposizione dei Soci per almeno trenta giorni. Art. 26 - Giunta Esecutiva Centrale 1. La Giunta Esecutiva Centrale é composta dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario Generale e dal Vice Segretario, da undici componenti eletti dal Comitato Direttivo Centrale nel proprio seno. La Giunta Esecutiva Centrale, scegliendolo tra i suoi componenti, nomina il Tesoriere. 2. La Giunta resta in carica per tutta la durata del Comitato Direttivo Centrale che l'ha eletta. Nelle sue riunioni la Giunta è validamente costituita con la presenza di almeno cinque componenti tra i quali il Presidente o il Vice Presidente, il Segretario Generale o il Vice Segretario Generale. 3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. 4. Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Generale e il Vice Segretario Generale e tutti gli altri componenti della Giunta Esecutiva Centrale candidati al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria decadono dai suddetti incarichi. 5. I Componenti della Giunta Esecutiva Centrale assenti ingiustificati in più di tre sedute consecutive devono essere dichiarati decaduti con delibera del Comitato Direttivo Centrale, su proposta del Presidente, ed alla loro sostituzione si provvede ai sensi dell'art. 32. Art. 27 - Attribuzioni della Giunta Esecutiva Centrale 1. La Giunta Esecutiva Centrale è l'Organo esecutivo permanente dell'Associazione. 2. Ad essa spetta: a) amministrare il patrimonio dell'Associazione, provvedendo in particolare alla riscossione dei contributi dei Soci, direttamente o a mezzo accredito postale o bancario o a mezzo delega; b) promuovere tutte le attività di competenza del Comitato Centrale, formulando le relative proposte di deliberazione; c) deliberazione e comunicare, senza ritardo, al Collegio dei Probiviri notizie e fatti rilevanti ai sensi artt.9 e 10; d) attuare le deliberazioni adottate dal Comitato Direttivo Centrale; e) adottare, in caso di urgenza, provvedimenti immediatamente esecutivi, da comunicare senza ritardo ai componenti del Comitato Direttivo Centrale e da sottoporre alla ratifica del Comitato stesso nella prima riunione successiva utile; f) irrogare le sanzioni disciplinari di cui al precedente art. 10; g) deliberare, su domanda degli interessati, l'ammissione dei Soci benemeriti; h) nominare eventualmente un ufficio per le relazioni con la stampa, scegliendone i componenti preferibilmente tra i soci iscritti all’Albo dei Giornalisti. Art. 28 - Attribuzioni del Segretario Generale 1. Spetta al Segretario Generale:a) eseguire le deliberazioni della Giunta Esecutiva Centrale e quelle del Comitato Direttivo Centrale; b) dirigere gli impiegati assunti dal Comitato Direttivo Centrale; c) espletare gli incombenti relativi alle convocazioni ed elezioni degli Organi collegiali associativi; d) predisporre i preventivi di spesa ed i rendiconti consuntivi annuali che, previo esame da parte della Giunta, devono essere trasmessi, per la relazione, al Collegio dei Revisori almeno venti giorni prima della convocazione del Comitato Direttivo Centrale per l'approvazione; e) compiere tutte le attività di cui alle norme di attuazione del presente Statuto. 2. Il Vice Segretario Generale esercita le funzioni del Segretario Generale in caso di suo impedimento. Art. 29 - Attribuzioni del Tesoriere 1. Il Tesoriere ha la responsabilità della cassa dell'Associazione. Provvede ai prelievi di cassa ed ai pagamenti in base ad ordini emessi dal Segretario Generale, anche su richiesta del Presidente. 2. Il Tesoriere è tenuto a presentare i conti ad ogni richiesta sia del Presidente che del Collegio dei Revisori dei Conti. 3. Il Tesoriere provvede alla tenuta in regola del libro di cassa e degli altri documenti contabili inerenti a tutto il movimento di cassa. Le somme incassate dovranno essere versate presso un istituto di credito ovvero presso un conto corrente Postale. 4. Il Tesoriere non potrà in alcun caso ritirare somma alcuna dagli Istituti Bancari come pure non potrà effettuare pagamenti senza il preventivo mandato del Segretario. 5. Il prelievo delle somme necessario ai pagamenti avverrà con assegni di conto corrente bancario o conto corrente postale. 6. Il tesoriere è autorizzato a trattenere una somma stabilita dal Direttivo per eventuali pagamenti urgenti. Art. 30 - Collegio dei Probiviri 1. Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque membri effettivi più due supplenti nominati dall'Assemblea Generale, su proposta del C.D.C. Nella prima seduta successiva alle elezioni, il Collegio elegge nel proprio seno il Presidente. 2. Esso dura in carica quattro anni. 3. Spetta al Collegio dei Probiviri: a) provvedere in materia disciplinare a norma degli artt. 9, 10 e 11; b) verificare la regolarità delle operazioni elettorali dell'Associazione, con obbligo di riferire al Comitato Direttivo per i relativi provvedimenti. 4. Il Collegio dei Probiviri è convocato in Roma dal suo Presidente ogni qual volta sia necessario, e deve essere convocato in caso di richiesta da parte di almeno tre dei suoi componenti
5. Esso delibera a maggioranza dei voti dei partecipanti alla seduta, che non potranno essere meno di tre, compreso il Presidente. Art. 31 - Collegio dei Revisori 1. Il Collegio dei Revisori è composto da tre componenti effettivi più due supplenti nominati dall'Assemblea Generale su proposta del Comitato Direttivo Centrale tra i Soci iscritti nel Registro dei revisori contabili. Nella prima seduta successiva alle elezioni elegge nel proprio seno il Presidente. 2. Esso dura in carica quattro anni. 3. Spetta al Collegio dei Revisori: a) esercitare il controllo sulla gestione economica e patrimoniale dell'Associazione anche partecipando alle riunioni degli organi centrali; b) redigere la relazione sul rendiconto consuntivo della gestione annuale che la Giunta Esecutiva Centrale deve ad esso trasmettere entro il mese di febbraio di ogni anno. 4. La predetta relazione, assieme al rendiconto, dopo l'approvazione dei Comitato Direttivo Centrale deve essere trasmessa entro il 31 marzo dal Segretario Generale alle singole Sezioni Regionali. La Sezione Regionale dovrà trasmettere copia dei documenti alle Sezioni Provinciali. I documenti dovranno essere tenuti a disposizione dei Soci almeno trenta giorni. 5. Il Collegio dei Revisori è convocato dal suo Presidente e si riunisce in Roma almeno due volte l'anno, ed in ogni caso su richiesta di due componenti. Art. 32 - Sostituzioni 1. Nel caso di necessità di sostituzione di uno o più componenti degli Organi collegiali, il Comitato Direttivo Centrale provvede alla sostituzione delle persone tenendo conto della provenienza territoriale del componente da sostituire. Sezione II ORGANI PERIFERICI Art. 33 Struttura dell’Associazione 1. L'Associazione si articola in Sezioni Regionali e Sezioni Provinciali Art. 34 Sezioni Regionali e Sezioni Provinciali 1. Nelle Province autonome di Trento e Bolzano è costituita una Sezione autonoma dell’Associazione della quale fanno parte i Soci residenti nel territorio provinciale che hanno sede in Trento e Bolzano. 2. In ogni Regione sono costituite le Sezioni Regionali, hanno sede presso le Commissioni Tributarie Regionali o Provinciali del Capoluogo di Regione e vi fanno parte i soci residenti nel territorio regionale. 3. In ogni Provincia, che conti almeno sette associati, sono costituite le Sezioni Provinciali che hanno sede presso la Commissione Tributaria Provinciale e vi fanno parte i soci residenti nel territorio provinciale. 4. I Soci residenti in province dove non può essere costituita la Sezione provinciale possono iscriversi ad altra sezione provinciale della medesima regione. 5. Le Sezioni Regionali sono promosse da un gruppo di soci residenti nel territorio regionale. 6. La costituzione delle Sezioni viene ratificata dal Comitato Direttivo Centrale. 7. I soci che trasferiscono la propria residenza in altra Regione o Provincia, devono darne immediata comunicazione al Presidente della Sezione di provenienza ed al Presidente della Sezione di destinazione. 8. Il socio che ricopre cariche sociali viene sostituito da un altro socio secondo le modalità stabilite dall’art .46.
Art. 35 Organi delle Sezione Regionale 1. Gli organi della Sezione Regionale sono: a) l'Assemblea Regionale; b) la Giunta Esecutiva Regionale; c) il Presidente; d) il Vicepresidente; e) il Segretario f) il Tesoriere Art. 36 – L’ Assemblea Regionale 1. Per l'Assemblea Regionale, in quanto applicabili, si seguono le norme fissate per l'Assemblea Generale. 2. L'Assemblea della Sezione Regionale ordinaria si riunisce una volta all’anno preferibilmente entro il mese di maggio per la relazione sull’attività annuale e per l’approvazione del rendiconto di cassa. L’ Assemblea si riunisce per trattare argomenti di particolare interesse professionale e/o sindacale e per la nomina dei revisori regionali. 3. L’Assemblea è convocata dal Presidente Regionale, sentiti i Presidenti Provinciali, mediante affissione dell’avviso presso la sede di ciascuna Commissione. I Presidenti Provinciali provvederanno alla tempestiva affissione dell’avviso presso le sedi delle Commissioni Provinciali e Regionali (anche sedi distaccate) operanti nel territorio di pertinenza. E’ in facoltà del Presidente della Sezione Regionale comunicare per iscritto l’avviso a ciascun socio, senza la formalità della raccomandata almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea. L'avviso dovrà contenere: data, ora, luogo dell'Assemblea,ordine del giorno in prima e seconda convocazione, la seconda convocazione potrà essere fissata un'ora dopo la prima convocazione. In prima convocazione, l'Assemblea sarà validamente costituita con la presenza, anche a mezzo delega, di almeno la metà più uno degli associati residenti nella Regione ed aventi diritto al voto In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti. 4. Gli iscritti possono farsi rappresentare da un delegato il quale potrà riversare in Assemblea Regionale non più di cinque voti,oltre il proprio. 5. Non è ammessa la delega per le espressioni di voto su cariche sociali. 6. La convocazione dell’Assemblea potrà essere richiesta da almeno due Presidenti Provinciali o da un decimo dei soci residenti nel territorio regionale. Il Presidente Regionale convocherà l’Assemblea entro quindici giorni dalla richiesta con le modalità previste dal presente Statuto; in caso d’inerzia provvederà il Presidente dell’Associazione. 7. In occasione dell’Assemblea Generale, l’Assemblea Regionale e Provinciale si riuniscono, per discutere gli argomenti all’ordine del giorno ed in tale occasione possono essere raccolte le deleghe. Nella Assemblea Regionale i delegati nominati in sede provinciale potranno anche riversare sui delegati nominati in sede regionale, i voti raccolti nelle Assemblee Provinciali. In tal caso i delegati nominati in sede regionale saranno portatori nell’Assemblea Generale, di un massimo di 10 voti oltre il proprio. La nomina dei delegati regionali avviene fra i Soci della Sezione regionale, presenti all'Assemblea, che parteciperanno all’Assemblea Generale. 8. Le deliberazioni dell’Assemblea Regionale, riportate nel verbale redatto e sottoscritto dal Segretario regionale e dal Presidente Regionale,sono immediatamente esecutive, fermo restando il diritto di ciascun socio di chiedere correzioni o integrazioni del testo nella Assemblea immediatamente successiva. 9. Il Segretario Regionale trasmette annualmente alle Sezioni Provinciali della Regione l’elenco dei soci iscritti nelle Sezioni. Art. 37 –Giunta Esecutiva Regionale. 1. La Giunta Esecutiva Regionale è composta dai Presidenti delle Sezioni Provinciali, e da tre a sette membri eletti . 2. Nella prima seduta successiva all’elezione dei Componenti eletti su base regionale, la Giunta riunita in seduta, elegge nel proprio seno il Presidente Regionale, il Vice Presidente ,il Segretario, il Tesoriere. 3. La Giunta dura in carica quattro anni. Entro novanta giorni dalla scadenza del Comitato Direttivo Centrale deve essere rinnovata la Giunta della Sezione Regionale. 4. La Giunta Esecutiva Regionale: a) esegue le deliberazioni dell'Assemblea Regionale; b) dirige ed amministra gli affari della Sezione; c) convoca, in persona del Presidente, l'Assemblea Regionale, ordinaria e straordinaria; d) esprime voti e pareri al Comitato Direttivo Centrale su tutte le materie relative agli scopi dell'Associazione; e) sovrintende al controllo e regolarità di versamento delle quote sociali da parte dei soci iscritti alle Sezioni Provinciali, trasmette alla Segreteria Generale un rendiconto aggiornato delle iscrizioni, delle variazioni di iscrizione, l’elenco dei soci onorari e sostenitori, segnala i soci morosi, promuove le iniziative di carattere scientifico culturale che vengono intraprese a livello regionale e provinciale in conformità con quanto previsto dall’ art. 2 del Regolamento, trasmette il rendiconto annuale dell’attività della Sezione Regionale e delle Sezioni Provinciali. Esercita il coordinamento di tutte le Sezioni Provinciali della Regione, dalle quali riceve comunicazione delle nuove iscrizioni, delle variazioni, dei soci onorari. f) provvede ad ogni altro incombente ad essa riservato dal presente Statuto. 5. La Giunta Esecutiva Regionale può essere sciolta per gravi motivi, con provvedimento adottato con la maggioranza di due terzi dal Comitato Direttivo Centrale, il quale nomina un Commissario cui spetta di reggere temporaneamente la Sezione, e di indire nuove elezioni nel termine stabilito dallo stesso Comitato. 6. I componenti della Giunta Regionale assenti ingiustificati per più di quattro sedute consecutive devono essere dichiarati decaduti con provvedimento del Presidente dell'Associazione, ed alla loro sostituzione si provvede ai sensi del successivo art. 46. 7. I componenti del CDC iscritti nella Regione, che non rivestano cariche regionali e provinciali, possono partecipare alle riunioni della Giunta Regionale di appartenenza senza diritto di voto. Art. 38 –Nomina dei Componenti elettivi della Giunta Esecutiva Regionale 1. I componenti elettivi della Giunta esecutiva Regionale, sono eletti con le modalità previste dall’art 23 per l’elezione dei membri del CDC su base regionale e durano in carica quattro anni. 2. Sono eleggibili tutti i Soci appartenenti alla Sezione Regionale. 3. Alle elezioni, disciplinate dal regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le norme concernenti le elezioni del Comitato Direttivo Centrale. Art. 39 - Presidente della Sezione Regionale, Segretario, Tesoriere 1. Il Presidente Regionale ha la rappresentanza della Sezione, convoca e presiede la Giunta Esecutiva Regionale e l’ Assemblea Regionale. Promuove iniziative di carattere scientifico e culturale a livello regionale, stipula convenzioni a favore di soci regionali e ove possibile le propone a livello nazionale, promuove iniziative volte a conseguire gli scopi sociali, in attuazione con quanto previsto dall’art.2 del Regolamento, esercita tutte le altre funzioni a lui demandate dal presente Statuto. Il Presidente regionale coordina il lavoro e le iniziative delle Sezioni Provinciali, raccoglie le informazioni che provengono dalle Sezioni Provinciali sullo stato delle iscrizioni dei soci, redige l’elenco dei soci regionali aggiornato riportando le eventuali variazioni intervenute e ne dispone la trasmissione alla Segreteria Generale. In caso di inadempimento, inosservanza, assenza degli Organi regionali e provinciali esercita funzione sostitutiva e di controllo. Nelle Province in cui non è ancora costituita la Sezione Provinciale promuove l’iscrizione all’Associazione, organizza la raccolta delle iscrizioni, convoca l’ Assemblea provinciale dei soci e promuove la costituzione della Sezione Provinciale, trasmette il verbale di costituzione della Sezione Regionale e Provinciale alla Segreteria Generale per la ratifica da parte del Comitato Direttivo Centrale. 2. Il Presidente Regionale nel caso in cui verifichi che, per indisponibilità dei soci residenti in Provincia, non è possibile nominare gli Organi provinciali, segnala la circostanza al Presidente dell’ Associazione e, unitamente al Segretario regionale ed il Tesoriere regionale, si sostituisce per un periodo temporaneo di sei mesi nel corso dei quali curerà lo sviluppo della Sezione Provinciale. Trascorsi sei mesi riconvocherà l’ Assemblea Provinciale per la elezione degli Organi provinciali. 3. Il Presidente Regionale può delegare ad altri Componenti della Giunta Regionale specifiche competenze od avvalersi della collaborazione di terzi; 4. Il Segretario esegue le deliberazioni della Giunta Esecutiva Regionale, cura la redazione dei verbali di Giunta e di Assemblea,controlla il personale assunto dalle Sezione Regionale cura gli aspetti organizzativi della Sezione, elabora preventivi di spesa ed i rendiconti consuntivi annuali che trasmette al Tesoriere almeno dieci giorni prima della convocazione dell’ Assemblea Regionale annuale per l'approvazione, raccoglie i verbali provenienti dalle Sezioni Provinciali . ll Segretario Regionale può delegare al Tesoriere, in tutto o in parte, le proprie competenze in materia di rendiconto contabile. 5. Il Tesoriere ha la responsabilità della cassa della Sezione regionale provvede ai prelievi di cassa ed ai pagamenti in base ad ordini emessi su richiesta del Presidente e dal Segretario, presenta i conti ad ogni richiesta del Presidente ,provvede alla tenuta in regola del libro di cassa e degli altri documenti contabili inerenti a tutto il movimento di cassa,versa le somme incassate presso un Istituto di credito ovvero presso un conto corrente postale. 6. Il Tesoriere non può ritirare somma alcuna come pure non potrà effettuare pagamenti senza aver avuto espresso mandato dal Presidente o dal Segretario. Il prelievo delle somme necessario ai pagamenti avverrà con assegni di conto corrente bancario o conto corrente postale. Art. 40 –Organi della Sezione Provinciale 1. Gli organi della Sezione Provinciale sono: a) l'Assemblea Provinciale; b) la Giunta Esecutiva Provinciale; c) il Presidente d) il Vice Presidente; e) il Segretario f) il Tesoriere Art. 41 – L’ Assemblea Provinciale 1. Alle Assemblee delle Sezioni Provinciali, si applicano, per quanto compatibili, le norme dell’Assemblea Generale e Regionale. 2. L'Assemblea ordinaria della Sezione Provinciale si riunisce una volta all’anno per la relazione sull’attività annuale e per l’approvazione del rendiconto di cassa. 3. L’Assemblea della Sezione Provinciale si riunisce per la trattazione di argomenti di particolare interesse professionale e/o sindacale L’Assemblea potrà essere convocata anche su impulso dei soci. Il numero dei Soci necessario per la convocazione obbligatoria è di almeno un quinto dei Soci iscritti alla Sezione. 4. L’ Assemblea è convocata dal Presidente Provinciale mediante affissione dell’ avviso presso la sede della Commissione Provinciale, la comunicazione è trasmessa per conoscenza al Presidente Regionale. E’ in facoltà del Presidente della Sezione Provinciale comunicare per iscritto l’avviso a ciascun socio, senza la formalità della raccomandata. almeno 10 giorni prima della data dell'Assemblea. L'avviso dovrà contenere: data, ora, luogo dell'Assemblea,ordine del giorno in prima e seconda convocazione, la seconda convocazione potrà essere fissata un'ora dopo la prima convocazione. In prima convocazione, l'Assemblea sarà validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati residenti nella Provincia ed aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti. 5. L’Assemblea della Sezione Provinciale si riunisce ogni quattro anni per l’elezione con voto personale, diretto e segreto della Giunta nel cui ambito vanno eletti il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere. 6. L’ Assemblea della Sezione Provinciale, si riunisce in occasione della convocazione dell’Assemblea Generale per la discussione degli argomenti all’ordine del giorno e l’eventuale nomina dei delegati provinciali che potranno anche riversare i voti di cui sono portatori ,al massimo cinque, oltre il proprio, nell’ Assemblea Regionale . La nomina dei delegati avviene fra i Soci della Sezione Provinciale, presenti all'Assemblea, che si siano dichiarati disponibili a partecipare all’Assemblea Regionale ed eventualmente all’Assemblea Generale . Il Presidente rilascia ai delegati provinciali un certificato attestante il numero dei voti dei quali sono portatori. 7. L'Assemblea Provinciale deve essere convocata per la nomina dei componenti della Giunta Provinciale e per la nomina dei revisori provinciali 8. Copia del verbale dell’Assemblea della Sezione Provinciale sarà trasmesso a cura del Presidente Provinciale al Presidente Regionale che ne disporrà la ricezione e la spedizione ai Presidenti delle altre Sezioni Provinciali. 9. A partire dall’anno di iscrizione 2004, alla Sezione Provinciale sarà devoluta la quota di ½ del contributo devoluto alla Sezione Regionale dalla Giunta Esecutiva Centrale,il contributo di spettanza della Sezione Provinciale viene calcolato tenendo conto del numero degli iscritti di competenza di ciascuna Sezione. La Sezione Provinciale ogni anno trasmetterà alla Sezione Regionale e alla Segreteria Generale l’elenco dei soci , segnalando lo stato dei versamenti e comunicherà tempestivamente le variazioni di iscrizione segnalando i nuovi iscritti , i trasferimenti, le decadenze. 10. Entro novanta giorni dalla scadenza del Comitato Direttivo Centrale sono rinnovate le Giunte delle Sezioni Provinciali. Art. 42– Giunta Esecutiva Provinciale 1. La Giunta Esecutiva Provinciale è composta da tre a sette membri eletti dall’Assemblea Provinciale 2. Nella prima seduta successiva all’elezione dei Componenti di nomina dell’ Assemblea Provinciale, la Giunta elegge nel proprio seno il Presidente Provinciale, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere 3. La Giunta dura in carica quattro anni. 4. Entro novanta giorni dalla scadenza del Comitato Direttivo Centrale devono essere rinnovate le Giunte delle Sezioni Provinciali. 5. La Giunta Esecutiva Provinciale: a) dirige ed amministra gli affari della Sezione; b) convoca, in persona del Presidente, l'Assemblea Provinciale ordinaria e straordinaria; c) sovrintende al controllo e regolarità di versamento delle quote sociali da parte dei soci iscritti d) trasmette alla Sezione regionale un rendiconto aggiornato sulle iscrizioni, segnala le variazioni e gli eventuali soci morosi, nonché le iniziative che intende intraprendere di carattere scientifico culturale e quanto previsto dal Regolamento. 6. La Giunta Esecutiva Provinciale, può essere sciolta per gravi motivi, con provvedimento adottato con la maggioranza di due terzi dal Comitato Direttivo Centrale, il quale nomina un Commissario cui spetta di reggere temporaneamente la Sezione, e di indire nuove elezioni nel termine stabilito dallo stesso Comitato. 7. I componenti della Giunta Provinciale assenti ingiustificati per più di quattro sedute consecutive devono essere dichiarati decaduti con provvedimento del Presidente dell'Associazione, ed alla loro sostituzione si provvede ai sensi del successivo art. 46, a cui viene data notizia dal Presidente Provinciale. 8. I componenti del CDC iscritti nella Regione, che non rivestano cariche provinciali possono partecipare alle riunioni della Giunta Provinciale di appartenenza senza diritto di voto. 9. Tutti gli atti ed i provvedimenti adottati dalla Giunta Esecutiva Provinciale sono comunicati al Presidente Regionale. 10. Entro novanta giorni dalla scadenza del Comitato Direttivo Centrale sono rinnovate tutte le Giunte Provinciali Art. 43. Nomina dei componenti elettivi della Giunta Esecutiva Provinciale 1. I componenti elettivi della Giunta esecutiva provinciale sono eletti in sede di Assemblea Provinciale tra i soci iscritti alla Sezione Provinciale che propongono la loro candidatura in Assemblea e durano in carica quattro anni. In sede di votazione si possono esprimere fino a sette preferenze. 2. Sono eleggibili tutti i Soci appartenenti alla Sezione Provinciale. Art. 44. Presidente della Sezione Provinciale, Segretario, Tesoriere 1. Il Presidente ha la rappresentanza della Sezione, convoca e presiede la Giunta Esecutiva Provinciale e l’ Assemblea Provinciale, promuove a livello provinciale le iniziative volte a realizzare gli scopi sociali di cui all’art.2 del Regolamento,per ragioni di coordinamento, di concerto con la Giunta Regionale. trasmette il verbale di costituzione della Sezione provinciale al Presidente Regionale per le incombenze necessarie per la ratifica da parte del Comitato Direttivo Centrale. 2. Il Segretario esegue le deliberazioni della Giunta Esecutiva Provinciale, cura la redazione dei verbali di Giunta e di Assemblea che trasmette alla Giunta Regionale, cura gli aspetti organizzativi della Sezione, elabora preventivi di spesa ed i rendiconti consuntivi annuali che trasmette al Tesoriere almeno dieci giorni prima della convocazione dell’ Assemblea Provinciale annuale per l'approvazione. Redige un elenco aggiornato degli iscritti e lo trasmette alla Giunta regionale e alla Segreteria Generale. 3. Il Tesoriere ha la responsabilità della cassa della Sezione Provinciale,provvede ai prelievi di cassa ed ai pagamenti in base ad ordini emessi su richiesta del Presidente e dal Segretario.
Art. 45- Amministrazione e Patrimonio
1. Salvo diversa delibera del Comitato Direttivo Centrale, un terzo dei contributi dei singoli Soci viene rimesso dalla Giunta Esecutiva Centrale alla relativa Sezione Regionale e un mezzo del contributo che perviene alla sezione regionale,tenuto conto dei soci iscritti in ogni singola Sezione viene rimesso alla Sezione di appartenenza.
2. Le Sezioni Regionali e Provinciali hanno autonomia amministrativa, nell’ambito della loro autonomia ciascuna Sezione può nominare in sede di Assemblea da uno a tre revisori dei conti scelti tra i soci regionali iscritti all’albo dei revisori che hanno sottoposto la loro candidatura in Assemblea , i quali svolgeranno i compiti di verifica e controllo come previsto per il rendiconto dell’Associazione all’art. 31.
3. In caso di mancata costituzione della Sezione Provinciale, il Tesoriere Regionale accantona, temporaneamente e per il solo esercizio sociale in corso, le eventuali somme di competenza provinciale per rimetterle a favore della Sezione Regionale all’atto della sua costituzione.
4. Il patrimonio della Sezione è costituito dai contributi dei Soci, dai beni strumentali acquistati, da eventuali legati e donazioni.
Art. 46- Sostituzione componenti Giunta Regionale e Provinciale
1. Nel caso di sostituzione di uno o più componenti elettivi della Giunta Regionale sarà convocata l’Assemblea Regionale e si provvederà a una nuova elezione. Il Presidente Provinciale, in quanto componente di diritto, verrà sostituito dal nuovo Presidente provinciale. Se il componente da sostituire rivestiva la carica di Presidente Regionale ,Vicepresidente, Segretario, Tesoriere, la Giunta Regionale nella prima seduta immediatamente successiva all’ingresso del nuovo componente provvederà ad eleggere nel suo seno l’organo vacante.
2. Nel caso di necessità di sostituzione di uno o più componenti della Giunta Provinciale sarà convocata l’Assemblea Provinciale e si provvederà a una nuova elezione. Se il componente da sostituire rivestiva la carica di Presidente Provinciale,Vicepresidente,Segretario, Tesoriere, la Giunta Provinciale, nella prima seduta immediatamente successiva all’ingresso del nuovo componente, provvederà ad eleggere nel suo seno l’organo vacante.
CAPO IV Art. 47 – Organi Eletti 1. I Componenti delle Giunte Esecutive Regionali attualmente costituite mantengono le loro funzioni e scadono alla fine del mandato del C.D.C. I Presidenti delle Sezioni Provinciali, ove costituite, entrano nelle Giunte Regionali dalla data di approvazione del presente Statuto..
2. Nella prima riunione successiva all’insediamento dei Presidenti Provinciali, e comunque non oltre il 30 settembre 2004, le Giunte Regionali ,così composte, eleggono nel proprio seno il Presidente Regionale, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere.
3. Le Giunte Provinciali costituite in vigenza del precedente Statuto, restano in carica fino alla scadenza del mandato del C.D.C. mantengono le loro funzioni e, ove non previsto eleggono nel loro seno il Vice Presidente e il Tesoriere.
4. Successivamente alla data del 25 aprile 2004, le Giunte Esecutive Regionali e Provinciali, saranno costituite secondo le norme del presente Statuto.
5. In deroga alla durata prevista dal precedente Statuto, per ragioni di razionalizzazione e omogeneizzazione, i Componenti eletti al Comitato Direttivo Centrale, i componenti eletti negli Organismi regionali e provinciali mantengono le loro funzioni e restano in carica fino alla data di scadenza del Comitato Direttivo Centrale attualmente in carica. Le disposizioni relative alla composizione e alle elezioni del Comitato Direttivo Centrale entrano in vigore in occasione del rinnovo del Comitato Direttivo Centrale.
6. Entro novanta giorni dalla scadenza del Comitato Direttivo Centrale, verranno rinnovate tutte le Giunte delle Sezioni Provinciali e Regionali.
Art. 48 – Rinvio al Codice civile Per quanto non previsto dal presente Statuto, ci si riporta alle norme del Codice Civile. Art. 49 - Scioglimento dell’Associazione 1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale, con la maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti. 2. In tal caso l'Assemblea provvede alla nomina di un commissario liquidatore, ed alla devoluzione dei fondo residuo ad un Istituto di beneficenza, individuato su indicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. |
||||
|
||||
|
||||
|
||||
- Copyright © 2007 Studio Menna. |
||||